NORMATIVE E AGEVOLAZIONI
RINNOVARE
la casa e adeguarla alle nuove normative sul risparmio energetico, può sembrare un impegno economico insostenibile, seppur necessario.
Questa sezione ha l’obiettivo di informare, di aiutare a comprendere e di orientare nel mare -spesso troppo burocratico- delle agevolazioni e delle normative.
Tali agevolazioni infatti, sono messe in campo da diversi enti e, se sfruttate con criterio, possono davvero essere la carta vincente per abbattere costi e sprechi della prestazione.
SUPERBONUS 110
VALIDITÀ dal 1° luglio 2020 e fino al:
• 30 giugno 2022, e fino al 31 dicembre 2022 con lavori al 30% alla data del 30/06/2022, per interventi effettuatti da persone fisiche (privati) su edifici monofamiliari o su singole unità immobiliare funzionalmente indipendenti site in edificio plurifamiare;
• 31 dicembre 2023 per interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare composto da 2 a 4 unità immobiliari, posseduto da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (privati);
• 31 dicembre 2023, per interventi su condomini;
• 30 giugno 2023, e fino al 31 dicembre 2023 con lavori al 60% alla data del 30/06/2023, per interventi realizzati da IACP e Cooperative di abitazione;
• 31 dicembre 2023, per interventi effettuatti da Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale.
N.B. Per i condomini, le persone fisiche che possiedono da 2 a 4 U.I. e per gli Enti e Associazioni del terzo settore (Onlus etc.) il SUPERBONUS prosegue negli anni successivi ma con aliquota ridotta al:
• 70% per le spese sostenute entro il 31/12/2024;
• 65% per le spese sostenute entro il 31/12/2025.
La detrazione viene ripartita in 5 quote annuali di pari importoper gli anni 2020-2021, e in 4 per le spese sostenute dal 2022.
La detrazione SUPERBONUS è caratterizzata da:
• aliquota maggiorata al 110% (che scende nel 2024 e 2025)
• tempi di rientro della detrazione dimezzati rispetto all’ECOBONUS
• limitazione a specifiche tipologie di soggetti e immobili
• applicabilità vincolata:
– alla realizzazione di almeno uno degli interventi trainanti sotto indicati e
– al miglioramento della prestazione energetica dell’edificio.
Della detrazione SUPERBONUS possono beneficiare:
• Condomìni e persone fisiche «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche», per interventi sulle parti comuni dell’edificio plurifamiliare
• Persone fisiche (privati), al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti dotate di accesso/i autonomo/i dall’esterno
N.B. I privati possono beneficiare del SUPERBONUS per interventi realizzati su massimo 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per interventi su parti comuni dell’edificio
• Istituti autonomi case popolari (IACP)
• Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
• Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori su immobili adibiti a spogliatoi
I soggetti IRES (Imprese) possono rientrare tra i beneficiari solo in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Il SUPERBONUS non può essere fruito per interventi effettuati sulle unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), nonché A9 (palazzi storici, castelli) per le unità immobiliari non aperte al pubblico.
La detrazione 110% si applica a specifici interventi “trainanti”, fra i quali ricordiamo:
• isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza > 25% della superficie disperdente lorda di edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di accesso/i autonomo/i dall’esterno, con materiali isolanti rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al DM 11/10/17
• sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di ACS, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari, allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati alle procedure europee di infrazione aperte dalla Commissione UE nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (il rif. è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10)
• sostituzione impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dispongano di accesso/i autonomo/i dall’esterno, alimentati da caldaia a condensazione (classe A), pompa di calore, sistema ibrido, geotermico – anche abbinati all’installazione di impianti FV e relativi sistemi di accumulo – microcogenerazione, collettori solari; caldaie a biomassa (5 Stelle), solo per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure UE di infrazione nei confronti Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria; allaccio al teleriscaldamento efficiente nei Comuni montani non interessati dalle procedure UE di infrazione di infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle Direttive sulla qualità dell’aria (per gli interventi che riguardano i generatori a biomassa e l’allaccio al TLR il riferimento è al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto e di Pm10).
L’installazione di pannelli Fotovoltaici e di sistemi di accumulo per impianti FV, nonché la realizzazione di interventi previsti dall’ECOBONUS (diversi dagli interventi trainanti) e la posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, rientrano nella detrazione SUPERBONUS solo se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui sopra; per questo vengono definiti interventi “trainati”.
L’intervento, o l’insieme di interventi (trainante + trainato/i), deve assicurare il miglioramento di almeno 2 CLASSI energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, da dimostrare mediante l’APE – Attestato di Prestazione Energetica – pre e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato (Progettista) nella forma della dichiarazione asseverata.
N.B. Tra le novità introdotte dal DL Rilancio vi è la possibilità, alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, di optare per:
• un contributo anticipato come Sconto sul corrispettivo, riconosciuto dai fornitori dei beni o servizi
• la Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
La cessione può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), di istituti di credito e intermediari finanziari.
GUIDE ISTITUZIONALI:
Agenzia delle Entrate – Guida SUPERBONUS 110% (ed. 09/2021)
ENEA – Superbonus 110% – Il futuro a casa tua (ed. 02/2021)
SITI DI INTERESSE:
www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
DETRAZIONE 65%
ECOBONUS PRIVATI
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
La detrazione ECOBONUS – di cui possono beneficiare sia i privati che le imprese (soggetti IRPEF o IRES) – si applica a specifici interventi, fra i quali ricordiamo:
• sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con
– caldaia a condensazione di classe energetica A abbinata a sistema di termoregolazione evoluto di classe V, VI o VIII,
– pompa di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto / equilibratura del sistema di distribuzione
– apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
IMPORTANTE: l’installazione di caldaia a condensazione di classe energetica A non abbinata a a sistema di termoregolazione evoluto comporta un abbassamento della detrazione al 50%.
Le caldaie a condensazione di classe energetica B non sono incentivate.
Gli impianti termici centralizzati beneficiano solo dell’aliquota 50%.
• sostituzione di scaldacqua tradizionale con scaldacqua a pompa di calore dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria
• l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda.
Resta confermata:
• la necessità di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sull’impianto di climatizzazione invernale (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto 06/08/2020, Allegato A, p.to 10.3)
• la ripartizione in 10 anni della detrazione ed anche l’iter burocratico;
• la necessità, per le persone fisiche, di effettuare i pagamenti delle spese relative all’intervento tramite bonifico (bancario o postale).
ECOBONUS CONDOMINI:
per lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024, i CONDOMINI e gli ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI (ex IACP) potranno, inoltre, contare su agevolazioni più elevate:
• detrazione 70% per interventi di riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio condominiale con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
• detrazione 75% per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto “requisiti minimi” 26/06/15.
Queste agevolazioni, da ripartire in 10 anni, vanno calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per ottenere le detrazioni 70 e 75%, la sussistenza dei requisiti sopra indicati dev’essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’APE di cui al Decreto 26/06/15.
Fino al 31 dicembre 2024, in alternativa alla detrazione, è possibile utilizzare il meccanismo della Cessione del credito o dello Sconto in fattura (l’utilizzo dei crediti derivanti dall’opzione è sempre in 10 anni).
DOCUMENTAZIONE UTILE
Vademecum ai principali adempimenti per la Detrazione :
– caldaie a condensazione per uso domestico e condominiali
– pompe di calore
– sistemi ibridi compatti
– scaldacqua a pompa di calore
– solare termico
utili per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale
Guide istituzionali:
– Agenzia delle Entrate – Guida efficienza energetica (ed. 03/2019)
– ENEA – VADEMECUM interventi (rev. 01/2021)
– ENEA – FAQ ECOBONUS
– ENEA – FAQ di natura informatica (compilazione pratica)
Sito ENEA:
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
DETRAZIONI 50%
VALIDITÀ: fino al 31 dicembre 2024.
N.B. Dal 1° gennaio 2025 (salvo proroghe) la detrazione tornerà all’aliquota del 36% ed al tetto di spesa ammissibile pari a 48.000 euro.
Questa detrazione – di cui possono beneficiare le persone fisiche (privati e condomini, soggetti IRPEF) – è applicabile non solo alle manutenzioni ordinarie/straordinarie o alle ristrutturazioni.
Il BONUS CASA si applica anche quest’anno alla realizzazione di “opere finalizzate al risparmio energetico” come, ad esempio, la sostituzione del vecchio generatore con una caldaia ad “alto rendimento” (convenzionale o a condensazione), nonché per l’adeguamento degli impianti gas esistenti.
Resta confermata la ripartizione in 10 anni della detrazione; i pagamenti delle spese relative all’intervento devono essere effettuati, come sempre, tramite bonifico (bancario o postale).
Guide istituzionali:
– Agenzia delle Entrate – Guida BONUS CASA ristrutturazioni (ed. 07/2019)
– ENEA – Guida rapida BONUS CASA (ed. 10/2020)
– ENEA – FAQ BONUS CASA (ed. 03/2020)
Sito ENEA:
www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
CONTO TERMICO 2.0
CONTO TERMICO 2.0
VALIDITÀ: a partire dal 31 maggio 2016.
Il CONTO TERMICO 2.0 di cui al Decreto 16 febbraio 2016 incentiva gli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati dai soggetti privati (persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario) e dalla Pubblica Amministrazione in edifici esistenti.
Questa nuova versione privilegia i “piccoli interventi”, che potranno beneficiare di una procedura semplificata per gli apparecchi elencati in un apposito catalogo; prevede, inoltre, l’inventivazione di nuove tipologie di intervento.
Gli interventi incentivati sono diversificati a seconda dei soggetti beneficiari.
La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione ricade fra gli interventi per sole PA.
Fra gli interventi per PA e soggetti privati, invece, sono previsti i seguenti:
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione (assemblati in fabbrica o factory made),
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore
• installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling.
Gli incentivi per le varie tipologie di intervento, calcolati seguendo le indicazioni del D.M. 16/02/16, sono corrisposti in rate annuali costanti per 2 o 5 anni a seconda dell’intervento.
L’incentivo è corrisposto in 2 rate per interventi d’installazione di generatori fino a 35 kW o collettori solari termici di superficie solare lorda fino a 50 m2; per importi fino a 5.000 €, però, è prevista l’erogazione del contributo in un’unica soluzione.
Gli importi dell’incentivo sono erogati:
• entro i 30 giorni successivi al bimestre in cui ricade la data di accettazione della scheda-contratto,
• al netto del corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività d’istruttoria GSE (pari all’1% del valore del contributo totale spettante, fino ad un max di 150 €).
Modalità di accesso all’incentivo per interventi di piccole dimensioni: i soggetti privati adottano l’accesso diretto ovvero l’inserimento, entro 60 giorni da fine lavori, della “scheda-domanda” sul ‘Portaltermico’ (già attivo dal 31/05/16 per tale modalità).
Guide istituzionali
All’indirizzo https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico è possibile visionare/scaricare:
– Decreto 16/02/2016
– Regole applicative GSE
– Catalogo apparecchi domestici GSE
– Modulistica
NORMATIVA F-GAS
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013 il seguente comunicato:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del d.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (13A01066) (GU n.35 del 11-2-2013)
È operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e gestito dalle camere di commercio. Sono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i modelli delle istanze da presentare alle camere di commercio competenti relative alle domande di iscrizione al Registro, alle domande di certificazione provvisoria, alle dichiarazioni di deroghe ed esenzioni, di cui all’art. 13, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012.
A riguardo il Ministero dell’ambiente ha istituito il nuovo sito www.fgas.it, dove è possibile scaricare una Guida al registro_110213 e Informazioni per refrigerazione e condizionamento
Consulta l’elenco degli Installatori e delle Imprese certificate secondo la Normativa F-Gas.
www.fgas.it/RicercaSezC